Fac-simile domanda iscrizione CTU e REGINDE

Qui la Domanda di iscrizione Albo CTU (PDF)

Processo civile telematico - adempimenti previsti dall'art.16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n . 179 (cd "Decreto crescita") - obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali strumenti necessari per accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli di causa e strumenti per i depositi telematici da parte dei CTU - Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi elettronici utilizzato dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale.
 
Il processo civile telematica (PCT) è parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana.
L'obiettivo del processo civile telematica è l'informatizzazione di tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula.
Ad oggi il PCT può dirsi esteso a tutti i procedimenti del processo civile, ed all'intero territorio nazionale, con la sola eccezione di alcuni uffici giudiziari identificabili sul Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia.
Il processo civile telematico è in vigore dal 30 giugno 2014.
Per la sua importanza, si riporta il testo integrale del primo comma dell'art.16-bis del decreto legge n.179/2012, come convertito in legge :
"Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e documenti provenienti dai soggetti da esse nominati."
 
ACCESSO AI REGISTRI DI CANCELLERIA
La consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli di causa, escluso il deposito di atti, è liberamente accessibile ai CTU attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero (http://pst.giustizia.it).
Tale accesso, avendo ad oggetto dati sensibili, è consentito esclusivamente agli Avvocati e ai CTU iscritti nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale) e, nel caso dei CTU, limitatamente ai procedimenti nei quali risultano costituiti o nominati (v. l'art.7 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia).
Per accedere alla consultazione il consulente tecnico dovrà:
essere dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), regolarmente censita nel Re.G.Ind.E., e curarne la efficienza (verificando che non raggiunga il limite di capienza e che il relativo contratto venga rinnovato alla scadenza); in questo caso può essere utilizzata la casella frutto della convenzione del CNI con Aruba; 
essere dotato di firma digitale, acquistabile presso diversi fornitori (tra cui le Camere di Commercio), e procedere alla sottoscrizione digitale mediante i programmi forniti dai produttori di smart-card (ad es. DiKe, o ArubaSign). Si segnala a tal proposito che il CNI ha sottoscritto una convenzione con ArubaSign, che permette, con un costo molto contenuto, di ottenere la firma digitale con l'aggiunta del certificato di ruolo, che consiste nella certificazione del ruolo di Ingegnere iscritto all'Ordine professionale, su un dispositivo del tutto simile ad una penna USB, contenente anche il programma per la firma dei documenti.
 
Predisposizione dei documenti da depositare
Per depositare gli atti il CTU deve iscriversi ad un punto di accesso.
Il CTU redigerà il proprio elaborato peritale, le istanze di proroga, liquidazione, chiarimenti ecc. con un normale personal computer dotato di un programma per l'elaborazione di testi che permetta la generazione di un documento informatico "pdf-nativo", in quanto gli atti - a differenza dei documenti - non possono essere costituiti da una semplice immagine, ricavata mediante l'uso di uno scanner, ma devono essere "salvati" all'origine in formato .pdf. Per l'acquisizione digitale dei documenti, Invece, occorrerà dotarsi di uno "scanner'.
Quanto depositato dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto digitalmente.
 
Registrazione dei documenti nei registri di cancelleria
Per consentire l'automatica trascrizione nei registri di Cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi debbono essere "inquadrati" in un determinato modo (ed in formato xml), ed il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza (impedendo che esso possa essere intercettato durante l'invio, e conosciuto da terzi): il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico software, detto redattore o più gergalmente "imbustatore".
Anche in questo caso il CNI ha sottoscritto una convenzione con VISURA SpA, a sua volta convenzionata con il punto di accesso Lextel, per l'utilizzo del Punto di Accesso al PCT Quadra, che fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, compreso l'elaboratore di testi e l'imbustatore.
 
Nella guida allegata sono indicate le operazioni per: importare il certificato della propria firma digitale (step 1-7); iscriversi al Re,G.Ind.E. (step 8-18).
In definitiva:
a) per consultare atti e documenti e accedere ai registri di cancelleria é necessario avere una PEC registrata presso il Re.G.Ind.E. ed essere dotati di firma digitale;
b) il CTU deve effettuare la registrazione della stessa al Re.G.Ind.E. dotandosi di firma digitale e seguendo la procedura di cui all'Allegato A dall'inizio alla fine (step 1-18);
c) per depositare atti (elaborati peritali, istanze, richieste di liquidazione, chiarimenti ecc..), oltre a quanto sopra, é necessario iscriversi ad un punto di accesso.
 
Tutta la normativa sul processo telematico è liberamente rinvenibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, all'indirizzo Internet http://pst.giustizia.it  (sezione Documenti).