Gestione Separata INPS

In questa pagina del sito, verranno inseriti tutti i documenti in nostro possesso, riguardandi la problematica della gestione separata INPS.
E' possibile inviare richieste e contributi quali sentenze, circolari o interpretazioni da condividere su questo sito, a: gestioneseparata@ordineingegneri.rg.it

Scenario: a cura di Claudio Macario - aggiornato al 20 Gennaio 2012

Rapporto tra attività professionale e contribuzione nella gestione separata INPS. (Professionisti iscritti all'Albo con partita IVA, che svolgono attività professionale, in aggiunta al rapporto di lavoro dipendente). Il professionista iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria in qualità di lavoratore dipendente, pubblico o privato, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo ad INARCASSA, ma solo del contributo integrativo (2% fino al 2010, 4% dal 2011 in poi). Il professionista con partita IVA, che fattura i compensi derivanti da attività professionale, in aggiunta alla contribuzione da dipendente, era obbligato ad iscriversi e versare il contributo nella gestione separata dell'INPS, che nel 2011 è del 17%. Nel mese di luglio 2011 sono pervenute, da parte dell'INPS, numerose richieste relative al 2005, a causa del mancato versamento contributivo, che all'epoca era del 10%. L'operazione, che ha coinvolto migliaia di professionisti, è stata denominata operazione Poseidone. Nelle intenzione dell'INPS, in tempi più o meno brevi, alle richieste relative al 2005 avrebbero dovuto fare seguito le
richieste relative agli anni successivi, in permanenza di attività professionale e lavoro dipendente. Una importante novità è rappresentata dall'art. 18 comma 12 della legge 15 luglio 2011 n. 111, che, con interpretazione autentica (e dunque retroattiva), sancisce l'obbligatorietà del versamento nella gestione separata solo per i professionisti privi di Cassa previdenziale autonoma. L'INPS, con la circolare n. 99 del 29 luglio 2011, ribadisce, con una interpretazione a mio parere forzata, la sua posizione. Il messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012 conferma l'obbligo del versamento nella gestione separata nei confronti di ingegneri e architetti. A questo punto si aprirà una lunga fase di contenzioso.

Rapporto tra attività professionale e contribuzione nella gestione separata INPS. (Professionisti iscritti all'Albo, che svolgono, con partita IVA, attività diversa dalla professione in senso stretto).

Un tema conflittuale fra i professionisti e INARCASSA è rappresentato dalla richiesta di iscrizione alla Cassa fatta a professionisti, iscritti all'Albo e titolari di partita IVA, che svolgono attività non riconducibili alla professione di ingegnere. Il conflitto nasce con la legge 335/95 che ha istituito il contributo del 10% per le attività autonome non riconducibili ad attività professionale con iscrizione ad Albo e Cassa. Il contributo è dovuto sia da chi svolge l'attività in via esclusiva, sia da chi ha già altra copertura previdenziale. Nel 2011 il contributo è del 27% (più 0,72% per malattia e maternità) per chi svolge attività in via esclusiva e al 17% per chi è iscritto anche ad altra forma previdenziale e per i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. La contribuzione è gestita dall'INPS e da diritto ad una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, in proporzione ai contributi versati. Controversa e conflittuale è la convivenza della contribuzione INARCASSA con la contribuzione INPS derivante da collaborazione. Il professionista, come prevede la legge, si iscrive alla gestione dell'INPS, pagando i contributi e successivamente riceve la richiesta di pagamento anche dalla Cassa. Professionisti che svolgono attività professionale con redditi marginali e attività da amministratore con redditi elevati, si sono trovati nella morsa dell'Inps e della propria Cassa, evitando il doppio contributo solo a seguito della marcia indietro dell'Inps che ha rinunciato alla contribuzione. La Cassa assoggetta a propria contribuzione tutti i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, in particolare quelli percepiti come amministratori o sindaci, nella misura in cui queste attività sono attinenti alla professione. In realtà l'interpretazione della norma è molto estensiva, perché il contributo è richiesto anche per attività che non si possono ritenere attinenti alla professione. In pratica è sufficiente essere iscritti all'Albo ed avere una partita IVA (a qualsiasi titolo) per ricadere nel contributo professionale. A questo punto il professionista deve pagare il contributo alla Cassa, anche alla luce della posizione INPS che considera i professionisti sostanzialmente persi per la propria contribuzione. A seguito di alcuni ricorsi presentati e parzialmente accolti, la posizione di INARCASSA è diventata più morbida. Gli interessi e le sanzioni sono state annullate, considerando il pagamento fatto all'INPS "in buona fede" e la contribuzione trasferita alla Cassa. E' una posizione che al professionista può andare bene, in considerazione del fatto che, ai fini pensionistici, ne deriva un vantaggio. La contribuzione INARCASSA, infatti, costa di meno e rende di più del contributo INPS. Commento alla circolare n. 323 del 26 marzo 2010. La circolare n. 323 del 26 marzo 2010 del Consiglio Nazionale Ingegneri recepisce, in maniera definitiva, i chiarimenti ministeriali in tema di contratto a progetto. Qualora ad un ingegnere iscritto all'Albo venga fatta una proposta di lavoro con contatto a progetto e relativo versamento dei contributi nella gestione separata dell'INPS, , non è necessaria la cancellazione dall'Albo stesso. E' di tutta evidenza che il problema riguarda in larga misura i giovani e l'attività proposta deve essere diversa all'attività professionale in senso stretto. In questo caso, l'ingegnere deve avere la partita IVA e versare il contributo soggettivo e integrativo a INARCASSA.

A cura si Claudio Macario
Aggiornato al 20 gennaio 2012