Carissimi Colleghi,
Si e' concluso il "contenzioso" che avevamo aperto con la U.S.L. Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo, sulla mancata iscrizione di colleghi all' albo dei professionisti fiduciari per le categorie coordinatori della sicurezza, per la mancanza, a dire di un funzionario
incaricato, dei nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08.
La direzione dell' U.S.L., ha inviato una nota con allegato il parere della Direzione Affari Generali e Legali nella quale viene specificato che abbiamo ragione su tutti i fronti e che tutti coloro che già sono in possesso dei requisiti per operare nell' ambito della sicurezza (Corso ex legge 494/96 o insegnamenti universitari) non debbano acquisire quelli previsti dal D.Lgs. 81/08.
Dopo un' articolata premessa il parere dell' Ufficio Legale della U.S.L. Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo recita:
"omissis" la delimitazione della zona di rispetto, da parte delle nuove norme, delle situazioni verificatesi vigendo le norme precedenti viene tradizionalmente operata ricorrendo al limite del c.d. diritti quesiti: le nuove norme, cioè, devono rispettare quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, sono già entrati a far parte del patrimonio del soggetto sebbene l' occasione per farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.Da quanto finora espresso, a parere della scrivente non sussistono ragioni di fatto e di diritto che ostino al riconoscimento della pregressa professionalità acquisita dai tecnici in parola, significando nel contempo, come è ovvio, che quanti non abbiano acquisita ancora della professionalità debbano farlo secondo le attuali prescrizioni "omissis".
Con questo termina un fastidioso contenzioso, nel quale il Nostro Consiglio si è fatto parte attiva.
CAMERA DI COMMERCIO: APPLICAZIONE D.M. 37/2008
Anche la Camera di Commercio ha risposto alla nostra sollecitazione sulla fattispecie che i colleghi, per poter esercitare l'attività di responsabile tecnico dell' impresa, debbano essere necessariamente dipendenti.
Tramite la Consulta ed il CNI abbiamo eccepito che tale circostanza non è contemplata nella normativa vigente e neanche nei successivi chiarimenti dettati dai Ministeri competenti.
La risposta della Camera di Commercio è stata non chiarissima e precisamente:
"omissis" in ragione di tali disposizioni, relativamente all' applicazione dell' art. 3, co. 2, del D.M. 37/2008, questa Camera richiede oltre al valido titolo di immedesimazione del responsabile tecnico dell' impresa, una dichiarazione resa dallo stesso responsabile tecnico ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000 di svolgere tale funzione per una sola impresa e non svolgere altra attività continuativa "omissis".
Abbiamo trasmesso tale nota al CNI, per verificare se tale comportamento è identico in altre Camere di Commercio e soprattutto per rimuovere tale interpretazione alla fonte.
Vi terrò informati.
IVA PER CASSA
Il Parlamento ha convertito definitivamente il decreto 185/2009 nel quale tra l' altro è prevista la facoltà di rinviare il momento in cui versare la relativa imposta, in sede di liquidazione periodica, fino al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente.
Ogni tanto qualche buona notizia.
Cordialità
Il Presidente dell' Ordine
(Dott. Ing. Giuseppe di Natale)
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